Cosa serve per fare L'ECO SISMA BONUS e chi può usufruirne?
Aggiornato il: 21 gen 2020

Come previsto dalla normativa nazionale, possono essere incaricati tutti professionisti iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali che possono svolgere tali incarichi nei limiti delle rispettive competenze professionali, ad es.: ingegneri, architetti.
I passaggi sono:
· Classificazione dell’edificio
· Progetto dell’intervento
· Nuova verifica della classe raggiunta
Tali passaggi richiedono le seguenti asseverazioni/attestazioni del miglioramento sismico dell’edificio:
Il progettista dell’intervento strutturale assevera la classe di rischio prima dell’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
Detta asseverazione, unitamente al progetto di intervento (redatto in conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni), è allegata alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Trattandosi di interventi in zona sismica sarà necessario, prima dell’inizio dei lavori, ricevere l’autorizzazione di cui all’articolo 94 del DPR 380/2001, oltre alla denuncia degli stessi prevista dall’articolo 93 del medesimo DPR.
Il Direttore del Lavori e il Collaudatore, ove nominato per legge, attestano la conformità degli interventi eseguiti rispetto al progetto depositato presso lo Sportello Unico.
Sia l’asseverazione del progettista, che le attestazioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore devono essere depositate presso lo Sportello Unico e consegnate in copia al Committente ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali.
Possono usufruire del beneficio, ai sensi di legge, i soggetti IRPEF e IRES che sostengono le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e/o per gli interventi antisismici e detengono il bene immobile in base ad un titolo idoneo:
• proprietario o nudo proprietario
• titolare di un diritto reale di godimento
• comodatario (con consenso del proprietario)
• locatario o utilizzatore in leasing (con consenso del proprietario)
• familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente non proprietario né titolare di un contratto di comodato (per immobili a destinazione abitativa)
• acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue.
• istituti autonomi, case popolari (IACP) o enti aventi le medesime finalità e le cooperative a proprietà indivisa per gli interventi su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica
• le società immobiliari per gli interventi effettuati su immobili concessi in locazione